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IPPC: RELAZIONE DI RIFERIMENTOIndietro

Per i gestori degli impianti costituiti esclusivamente da impianti di combustione facenti parte della rete nazionaledei gasdotti con potenza termica di almeno 50MWe inferiore a 300MW alimentati esclusivamente a gasnaturale, il termine di tre mesi per la comunicazione dell’esito della valutazione dell’obbligo di presentare la relazione di riferimento, decorre non più dall’entrata in vigore del DM 272-2014, ma dall’entrata in vigore del nuovo decreto 141-2015.

Dall’obbligo di presentare la relazione di riferimento sono esclusi gli impianti “costituiti esclusivamente da impianti di combustione alimentati unicamente a gas naturale”. Viene quindi riformulata la precedente esenzione, che era relativa agli impianti “costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale”. Di conseguenza gli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti, alimentati esclusivamente a gas naturale e con potenza termica di almeno 50 MW risultano esclusi dalla relazione di riferimento.

Viene prevista la possibilità da parte dei gestori di presentare all’autorità competente direttamente la relazione di riferimento in luogo degli esiti (art. 3 c. 2) della valutazione  dell’obbligo di presentare la relazione di riferimento.