AGGIORNAMENTO addetti e coordinatori delle imprese di BONIFICA da AMIANTOIndietro
Come e’ noto possono essere adibiti alla rimozione e smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate solamente i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’articolo 10 della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e che siano in possesso del relativo “patentino”. Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) di cui alla l.r. 17/2003, ha precisato la modalita’ di formazione, la periodicita’ dell’aggiornamento ed i relativi contenuti minimi degli addetti e dei coordinatori delle imprese che effettuano attivita’ di rimozione e di smaltimento dell’amianto e di bonifica delle aree interessate.
L’art. 258 del D. Lgs 81/08 dispone che il datore di lavoro assicuri che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari. Si raccomanda ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi/artigiani la verifica del regolare aggiornamento a periodicita’ quinquennale per i titolari del “patentino” regionale.