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ORDINI
              PROFESSIONALI







       Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 impone ai professionisti un continuo e costante aggiornamento della propria
       competenza professionale, al fine di garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale resa al
       proprio cliente.
       L’obbligo della formazione continua, previsto dalla normativa, riguarda le professioni regolamentate, ovvero
       le attività il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al
       possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità.

       L’aggiornamento  della competenza  professionale  può essere realizzato  tramite percorsi  di formazione
       professionale continua.
       L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).
       Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di crediti.
       Il professionista può acquisire i Crediti Formativi Professionali necessari all’adempimento dell’obbligo alla
       Formazione Professionale Continua, ad esempio, partecipando a attività formative riconosciute e accreditate
       dagli Enti in possesso dei necessari requisiti e riconosciuti come Provider.

       Nello specifico:
       •  la formazione continua degli INGEGNERI è dettagliata nel Regolamento per l’aggiornamento della com-
         petenza professionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio
         2013;
       •  la formazione continua dei PERITI INDUSTRIALI e dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI è dettagliata nel
         Regolamento pubblicato il 31/12/2013 sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.































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