Page 108 - EA_CORSI_2019 (1)
P. 108
ORDINI
PROFESSIONALI
Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 impone ai professionisti un continuo e costante aggiornamento della propria
competenza professionale, al fine di garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale resa al
proprio cliente.
L’obbligo della formazione continua, previsto dalla normativa, riguarda le professioni regolamentate, ovvero
le attività il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al
possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità.
L’aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione
professionale continua.
L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).
Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di crediti.
Il professionista può acquisire i Crediti Formativi Professionali necessari all’adempimento dell’obbligo alla
Formazione Professionale Continua, ad esempio, partecipando a attività formative riconosciute e accreditate
dagli Enti in possesso dei necessari requisiti e riconosciuti come Provider.
Nello specifico:
• la formazione continua degli INGEGNERI è dettagliata nel Regolamento per l’aggiornamento della com-
petenza professionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio
2013;
• la formazione continua dei PERITI INDUSTRIALI e dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI è dettagliata nel
Regolamento pubblicato il 31/12/2013 sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.
PAG.92